FAQ
Attrezzatura comune: l’esportazione temporanea dell’attrezzatura da lavoro (utensileria manuale, cacciaviti, chiavi inglesi, trapani, scala di alluminio, ecc.) utilizzata dall’artigiano o dall’impresa per eseguire le proprie prestazioni secondo i principi della consuetudine e dell’esperienza pratica è normalmente ammessa senza particolari formalità ad eccezione della presentazione in Dogana di una lista con l’elenco degli attrezzi al seguito del soggetto transitante. Si tenga presente che il valore del materiale presentato non deve normalmente superare i 1'000 Euro. Detta lista deve essere conservata ed esibita nuovamente all’atto del ritorno in Svizzera del materiale. Nota bene: questo modo di procedere è frutto delle esperienze maturate da molti artigiani ticinesi che operano regolarmente sia in Svizzera che in Italia, ma non si tratta di una procedura formalmente riconosciuta dall’Agenzia delle Dogane italiane (www.agenziadogane.it).
Attrezzature speciali: per quanto riguarda le attrezzature di lavoro speciali è opportuno contattare, con buon anticipo, la dogana competente per individuare il regime applicabile e la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste in caso di esportazione temporanea. In particolare è necessario chiarire se occorre utilizzare un Carnet ATA o una dichiarazione doganale per l'ammissione temporanea. Per quanto riguarda l'esportazione temporanea di materiale professionale, il senza pagare il dazio e l'IVA.Carnet ATA, ottenibile presso la dogana di competenza, consente l'importazione e l'esportazione per un massimo di 12 mesi.
Per molti settori professionali valgono in aggiunta i Contratti collettivi di lavoro stipulati tra gli imprenditori e le associazioni sindacali, che definiscono le condizioni minime di lavoro . Inoltre va tenuto in considerazione che possono essere presenti delle differenze tra regione e regione.
Per le imprese svizzere che non operano direttamente in un contesto di cantiere, come per esempio il montaggio di mobili, vengono ritenute valide le norme svizzere emesse dalla SUVA.Informazioni dettagliate in merito alla normativa vigente possono essere reperite presso il sito www.edilportale.com
L’obbligo della cauzione riguarda esclusivamente le imprese che distaccano propri dipendenti in Svizzera. La cauzione ha lo scopo di garantire il rispetto delle norme contrattuali svizzere.
Attenzione: la cauzione va versata prima dell’inizio del lavoro.
La cauzione è un obbligo previsto dal contratto di lavoro svizzero. Prima di procedere al distacco occorre verificare, sulla base del lavoro che si andrà ad eseguire in Svizzera (non sulla base del settore merceologico italiano!), la normativa specifica del settore in materia di cauzione. Si trovano informazioni sul sito http://www.zkvs.ch/it/. E’ opportuno informarsi bene.
Nel caso di esportazione di merci in Svizzera è necessario:
a) Emettere fattura commerciale riportante:
-esenzione IVA art.8
-descrizione completa della merce
-indicazione colli, peso netto e peso lordo
-dichiarazione di origine "L'esportatore delle merci, contemplate nel presente documento, dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ITALIA"
Emettere 4 copie di fattura timbrate e firmate in originale con nome e cognome per esteso della persona che firma.
In fattura devono essere indicati se i costi di manodopera e montaggio sono compresi nell’importo fatturato.
-Se sono compresi:
Lo sdoganamento merce viene trattato “normalmente” come importazione definitiva.
-Se non sono compresi:
1) il montaggio/posa viene effettuato o commissionato dal cliente Svizzero a ditte terze diverse dal fornitore = la riscossione dell’IVA sulla posa non è piu’ competenza doganale ma competenza dell’AFC (Amministrazione Federale delle Contribuzioni).
In fase di Importazione della merce verrà riscossa unicamente l’IVA relativa al valore della fornitura
2) il montaggio/posa viene effettuato dal fornitore o commissionato dal fornitore a ditte terze e in fase di importazione non è possibile presentare fattura relativa all’importo della posa = procedura di SDOGANAMENTO PER CONTRATTO D’APPALTO =
I singoli invii merce vengono sdoganati in provvisoria (con riscossione tributi relativi unicamente al materiale) e la pratica si definisce solamente al termine dei lavori con la presentazione dei costi relativi alla manodopera e quindi con il pagamento per differenza dei tributi non ancora versati. (procedura piu’ costosa)
b) Compilare Dichiarazione di Libera Esportazione
c) Compilare modulo per il rilascio del modello EUR1
d) Strumenti di lavoro:
L’esportazione temporanea dell’attrezzatura da lavoro (utensileria manuale, cacciaviti, chiavi inglesi, trapani, scala di alluminio, ecc.) è normalmente ammessa senza particolari formalità ad eccezione della presentazione in Dogana di una lista con l’elenco degli attrezzi al seguito del soggetto transitante.
Si tenga presente che il valore del materiale presentato non deve normalmente superare i 1'000 Euro.
Detta lista deve essere conservata ed esibita nuovamente all’atto del ritorno nel proprio paese.
e) Esportazione temporanea prodotti:
E’ necessario dotarsi di un documento specifico denominato “Carnet ATA”. Questo documento permette l'esportazione (o importazione) temporanea di materiale per un tempo massimo di 12 mesi dai Paesi aderenti alla Convenzione ATA, senza pagare il dazio e l'IVA, purchè le merci rientrino in Italia entro il termine di un anno dalla data di emissione del carnet ATA.
Il vincolo centrale introdotto nell’accordo bilaterale tra UE e CH sulla libera circolazione delle persone è quello di “Garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione ed i lavoro di cui godono i cittadini nazionali”, allo scopo di evitare forme di dumping salariale e di danni sociali provocati dalla libera circolazione delle persone.
Questa norma è vincolante non solamente all’interno del territorio svizzero, ma anche all’interno dell’Unione Europea. Ciò significa che si risponde del mancato rispetto di tale norma non solamente nei confronti delle autorità svizzere, ma anche di fronte a quelle italiane. Il dipendente distaccato temporaneamente in Svizzera al quale non fosse stato riconosciuto il salario svizzero per il periodo di lavoro effettuato oltre frontiera, può far valere tale diritto in sede giudiziaria in Italia.