FAQ

Faq
Dove posso trovare ulteriori informazioni relative alle problematiche legate a lavorare in Italia?
L’ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ha attivato uno sportello online che fornisce informazioni relative alle problematiche che si possono incontrare quando artigiani o imprese ticinesi intendono svolgere la propria attività in Italia, per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Per informazioni visitare il sito https://www4.ti.ch/dfe/de/usml/lavorare-in-italia/
Per un azienda che lavora temporaneamente in Italia è necessario notificare la propria presenza?
La fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di 3 mesi (90 giorni) per anno civile non è sottoposta all'obbligo del permesso di soggiorno. Entro questi limiti, la normativa italiana non prevede alcun obbligo di segnalazione di presenza.
Un’impresa che opera in Italia deve pagare l’IVA per l’esportazione di materiale di lavoro?
Per quanto riguarda il pagamento dell’IVA vanno considerati due casi distinti, relativi all’attrezzatura comunemente utilizzata nello svolgimento del proprio lavoro o ad attrezzature speciali necessarie in lavori specifici.
Attrezzatura comune: l’esportazione temporanea dell’attrezzatura da lavoro (utensileria manuale, cacciaviti, chiavi inglesi, trapani, scala di alluminio, ecc.) utilizzata dall’artigiano o dall’impresa per eseguire le proprie prestazioni secondo i principi della consuetudine e dell’esperienza pratica è normalmente ammessa senza particolari formalità ad eccezione della presentazione in Dogana di una lista con l’elenco degli attrezzi al seguito del soggetto transitante. Si tenga presente che il valore del materiale presentato non deve normalmente superare i 1'000 Euro. Detta lista deve essere conservata ed esibita nuovamente all’atto del ritorno in Svizzera del materiale. Nota bene: questo modo di procedere è frutto delle esperienze maturate da molti artigiani ticinesi che operano regolarmente sia in Svizzera che in Italia, ma non si tratta di una procedura formalmente riconosciuta dall’Agenzia delle Dogane italiane (www.agenziadogane.it).
Attrezzature speciali: per quanto riguarda le attrezzature di lavoro speciali è opportuno contattare, con buon anticipo, la dogana competente per individuare il regime applicabile e la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste in caso di esportazione temporanea. In particolare è necessario chiarire se occorre utilizzare un Carnet ATA o una dichiarazione doganale per l'ammissione temporanea. Per quanto riguarda l'esportazione temporanea di materiale professionale, il senza pagare il dazio e l'IVA.Carnet ATA, ottenibile presso la dogana di competenza, consente l'importazione e l'esportazione per un massimo di 12 mesi.
Cosa è il cartello di cantiere in Italia?
La legge italiana prevede che, quando si eseguono lavori di edilizia all'interno o all'esterno di un immobile, si esponga all'entrata un cartello di cantiere che riporti una serie di informazioni sull'operato. Il cartello di cantiere deve dunque fornire informazioni sulla tipologia dei lavori in fase di esecuzione nel cantiere. Riporta i nominativi del committente, del costruttore, del direttore dei lavori, del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, del responsabile della sicurezza, le generalità dell’impresa, gli estremi dell’autorizzazione o concessione ecc. Il cartello di cantiere deve essere collocato all’ingresso del cantiere in modo da poter essere chiaramente leggibile.Le direttive inerenti il cartello di cantiere sono riportate all’interno del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” che obbliga l'impresa esecutrice dei lavori in Italia all'esposizione del cartello contenente i dati indispensabili per individuare la concessione e i responsabili dei lavori, nonché a tenere in cantiere copia del permesso di costruire.Va tenuto in considerazione che la scarsa cura con la quale si predispone questo adempimento preliminare all'attivazione del cantiere, è fonte di responsabilità anche grave per l'impresa esecutrice dei lavori, anche perché le ispezioni degli organi di vigilanza si soffermano sempre più spesso su questo aspetto.Informazioni dettagliate in merito alla normativa vigente possono essere reperite presso il sito www.edilportale.com
Un’azienda svizzera che distacca propri dipendenti, deve pagare i contributi sociali anche in Italia?
I datori di lavoro con sede in Svizzera che distaccano i propri dipendenti in Italia devono applicare agli stessi le medesime condizioni di lavoro, in particolare quelle relative al salario minimo, alla compensazione delle ore supplementari, al tempo di lavoro, alla sicurezza sul posto di lavoro, ecc., vigenti in Italia previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale (Dir. 96/71/CE).Il diritto del lavoro in Italia viene contemplato da diversi articoli della Costituzione italiana (art. 1,3,4, 35, 36, 37, 38, 39, 40), del Codice Civile (Libro V, art. 2060-2246), dello Statuto dei lavoratori (legge no. 300, 20.05.1970), del Decreto 276/2003 (decreto Biagi) .
Per molti settori professionali valgono in aggiunta i Contratti collettivi di lavoro stipulati tra gli imprenditori e le associazioni sindacali, che definiscono le condizioni minime di lavoro . Inoltre va tenuto in considerazione che possono essere presenti delle differenze tra regione e regione.
Cosa deve fare un’azienda Svizzera per essere conforme alle disposizioni italiane in materia di sicurezza sul posto di lavoro?
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori e dai lavoratori stessi. Un’impresa svizzera che vuole lavorare in Italia deve conformarsi alle regole italiane in materia di prevenzione degli infortuni regolamentate dal Decreto legislativo 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Per le imprese svizzere che non operano direttamente in un contesto di cantiere, come per esempio il montaggio di mobili, vengono ritenute valide le norme svizzere emesse dalla SUVA.
Informazioni dettagliate in merito alla normativa vigente possono essere reperite presso il sito www.edilportale.com
PER LAVORARE IN SVIZZERA E’ NECESSARIO AVERE UN PERMESSO?
Con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone, dal 1° giugno 2004 la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile non è più subordinata all’obbligo del permesso da parte delle autorità svizzere. E’ sufficiente effettuare una notifica on line, registrandosi sul sito La notifica va effettuata on line all’ufficio cantonale di competenza e va normalmente inviata con un anticipo di 8 giorni sull’inizio dei lavori. Per evitare di incorrere in errori e conseguenti sanzioni, si consiglia sempre l’invio anticipato.
UN ARTIGIANO EXTRACOMUNITARIO PUO’ LAVORARE IN SVIZZERA?
Se la sua azienda è un’impresa individuale o società di persone non può operare in Svizzera, perché l’accordo sulla libera circolazione delle persone non vale per un cittadino extracomunitario.
UN DIPENDENTE EXTRACOMUNITARIO PUO’ LAVORARE IN SVIZZERA?
Si, purchè sia entrato in uno stato dell’Unione Europea da almeno un anno. In questo caso il diritto a lavorare in Svizzera vale, perché viene applicato all’impresa europea della quale il cittadino extraeuropeo è dipendente. Sulla base di tale principio il cittadino extraeuropeo titolare di un’impresa di capitali (SpA, srl, ecc.), nel caso in cui si sia fatto assumere come dirigente o dipendente dalla propria società, ha diritto di lavorare in Svizzera.
UN ELETTRICISTA HA BISOGNO DI PERMESSI SPECIALI PER LAVORARE IN SVIZZERA?
Si, la figura dell’elettricista rappresenta una delle pochissime professioni per le quali non esiste il riconoscimento automatico della qualifica e del titolo di studio professionale italiani da parte della Svizzera. Teoricamente si dovrebbe avviare un iter complesso per ottenere il riconoscimento del titolo di studio italiano, ma l’esperienza dimostra che è molto difficile ottenere questo riconoscimento.
PER QUANTO TEMPO POSSO LAVORARE IN SVIZZERA?
Non più di 90 giorni lavorativi nell’arco dell’anno solare. Si tratta di un limite relativo all’intero territorio elvetico, indipendentemente dai diversi cantoni nei quali si è operato. Questo limite riguarda l’impresa, a prescindere dal numero di dipendenti distaccati temporaneamente in Svizzera. Oltre i 90 giorni è necessario ricevere l’autorizzazione preventiva da parte delle autorità cantonali, che decideranno dopo avere valutato se la richiesta non entri in contraddizione con le priorità occupazionali ed economiche del Cantone interessato. La probabilità di concessione del permesso è normalmente bassa.
COME POSSO MODIFICARE LA NOTIFICA EFFETTUATA ALL’UFFICIO SVIZZERO?
Se si tratta di comunicare una modifica della durata del distacco (riduzione, prolungamento o interruzione dei lavori oppure posticipo del loro inizio) per il lavoro oggetto della notifica iniziale è sufficiente una comunicazione via mail, citando il numero della notifica. Si deve invece effettuare una nuova notifica per comunicare: la notifica di altri collaboratori in sostituzione di alcuni dei collaboratori precedentemente segnalati (es. per malattia); la notifica di nuovi collaboratori aggiuntivi ; la ripresa dei lavori dopo una loro interruzione. Sia la nuova notifica, che le comunicazioni via mail vanno effettuate in anticipo (non necessariamente 8 giorni prima.) citando nella comunicazione gli estremi della precedente notifica.
OBBLIGO CAUZIONE: IN QUALI CASI E’ OBBLIGATORIO VERSARE UNA CAUZIONE PER POTERE LAVORARE IN SVIZZERA?

L’obbligo della cauzione riguarda esclusivamente le imprese che distaccano propri dipendenti in Svizzera. La cauzione ha lo scopo di garantire il rispetto delle norme contrattuali svizzere.

Attenzione: la cauzione va versata prima dell’inizio del lavoro.

La cauzione è un obbligo previsto dal contratto di lavoro svizzero. Prima di procedere al distacco occorre verificare, sulla base del lavoro che si andrà ad eseguire in Svizzera (non sulla base del settore merceologico italiano!), la normativa specifica del settore in materia di cauzione.  Si trovano informazioni sul sito http://www.zkvs.ch/it/. E’ opportuno informarsi bene.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DOGANALI?

Nel caso di esportazione di merci in Svizzera è necessario:

a) Emettere fattura commerciale riportante:

-esenzione IVA art.8

-descrizione completa della merce

-indicazione colli, peso netto e peso lordo

-dichiarazione di origine "L'esportatore delle merci, contemplate nel presente documento, dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ITALIA"

Emettere 4 copie di fattura timbrate e firmate in originale con nome e cognome per esteso della persona che firma.

In fattura devono essere indicati se i costi di manodopera e montaggio sono compresi nell’importo fatturato.

-Se sono compresi

Lo sdoganamento merce viene trattato “normalmente” come importazione definitiva.

-Se non sono compresi:

1) il montaggio/posa viene effettuato o commissionato dal cliente Svizzero a ditte terze diverse dal fornitore = la riscossione dell’IVA sulla posa non è piu’ competenza doganale ma competenza dell’AFC (Amministrazione Federale delle Contribuzioni).

In fase di Importazione della merce verrà riscossa unicamente l’IVA relativa al valore della fornitura

2) il montaggio/posa viene effettuato dal fornitore o commissionato dal fornitore a ditte terze e in fase di importazione non è possibile presentare fattura relativa all’importo della posa = procedura di SDOGANAMENTO PER CONTRATTO D’APPALTO =

I singoli invii merce vengono sdoganati in provvisoria (con riscossione tributi relativi unicamente al materiale) e la pratica si definisce solamente al termine dei lavori con la presentazione dei costi relativi alla manodopera e quindi con il pagamento per differenza dei tributi non ancora versati. (procedura piu’ costosa)

b) Compilare Dichiarazione di Libera Esportazione 

c) Compilare modulo per il rilascio del modello EUR1 

d) Strumenti di lavoro: 

L’esportazione temporanea dell’attrezzatura da lavoro (utensileria manuale, cacciaviti, chiavi inglesi, trapani, scala di alluminio, ecc.) è normalmente ammessa senza particolari formalità ad eccezione della presentazione in Dogana di una lista con l’elenco degli attrezzi al seguito del soggetto transitante.

Si tenga presente che il valore del materiale presentato non deve normalmente superare i 1'000 Euro.
Detta lista deve essere conservata ed esibita nuovamente all’atto del ritorno nel proprio paese.

e) Esportazione temporanea prodotti:

E’ necessario dotarsi di un documento specifico denominato “Carnet ATA”. Questo documento  permette l'esportazione (o importazione) temporanea di materiale per un tempo massimo di 12 mesi dai Paesi aderenti alla Convenzione ATA, senza pagare il dazio e l'IVA, purchè le merci rientrino in Italia entro il termine di un anno dalla data di emissione del carnet ATA.

PERCHE’ LA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI DISTACCATI DEVE ESSERE QUELLA PREVISTA DAL CONTRATTO SVIZZERO?

Il vincolo centrale introdotto nell’accordo bilaterale tra UE e CH sulla libera circolazione delle persone è quello di “Garantire le stesse condizioni di vita, di occupazione ed i lavoro di cui godono i cittadini nazionali”, allo scopo di evitare forme di dumping salariale e di danni sociali provocati  dalla libera circolazione delle persone.

Questa norma è vincolante non solamente all’interno del territorio svizzero, ma anche all’interno dell’Unione Europea. Ciò significa che si risponde del mancato rispetto di tale norma non solamente nei confronti delle autorità svizzere, ma anche di fronte a quelle italiane. Il dipendente distaccato temporaneamente in Svizzera al quale non fosse stato riconosciuto il salario svizzero per il periodo di lavoro effettuato oltre frontiera, può far valere tale diritto in sede giudiziaria in Italia.

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Tel. 335 6020431 martedi e mercoledi dalle 9 alle 12  (Giovanni Moretti - piloti@vb.camcom.it)
Tel. +41 (0) 916958574, giovedi e venerdi  dalle 8.30 alle 11.30 (Alessandra Brandalise - info@piloti.net)
è possibile richiedere un appuntamento presso la Camera di commercio di Baveno o presso SUPSI a Manno

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